Laddove l’attore lamenti la violazione degli obblighi verso il donante ex art. 801 c.c., i procedimenti di revoca di una donazione di partecipazioni sociali non rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia d’impresa
data: 18.12.2020
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha stabilito che, laddove l’attore lamenti la violazione degli obblighi verso il donante ex art. 801 c.c., i procedimenti aventi ad oggetto la domanda di revoca di una donazione di partecipazioni sociali non rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia d’impresa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 168/2003. L’orientamento sancito dalla Suprema Corte muove dalla considerazione che in tali ipotesi, la contestazione mossa non attiene alle vicende societarie che, dunque, restano del tutto estranee all’oggetto del procedimento.
Laddove l’attore lamenti la violazione degli obblighi verso il donante ex art. 801 c.c., i procedimenti di revoca di una donazione di partecipazioni sociali non rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia d’impresa
data: 18.12.2020
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha stabilito che, laddove l’attore lamenti la violazione degli obblighi verso il donante ex art. 801 c.c., i procedimenti aventi ad oggetto la domanda di revoca di una donazione di partecipazioni sociali non rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia d’impresa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 168/2003. L’orientamento sancito dalla Suprema Corte muove dalla considerazione che in tali ipotesi, la contestazione mossa non attiene alle vicende societarie che, dunque, restano del tutto estranee all’oggetto del procedimento.