L’azione di responsabilità contro gli ex amministratori della S.r.l. spetta esclusivamente al curatore fallimentare
data: 02.12.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
La Suprema Corte riafferma il principio di diritto in forza del quale, qualora la dichiarazione di fallimento della S.r.l. sia intervenuta nelle more del giudizio risarcitorio promosso dal socio, viene meno la legittimazione ad agire in capo a quest’ultimo nei confronti dell’amministratore della società o dei liquidatori, spettando l’esercizio dell’azione, in via esclusiva, al curatore fallimentare.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario sposato dai giudici di legittimità, l’azione di responsabilità esercitata dal socio, è la medesima di cui è titolare la società.
Pertanto, in questo caso, si configura una sostituzione processuale eccezionalmente ammessa dalla legge. Tuttavia, in caso di fallimento della società, poiché il curatore è legittimato in via esclusiva all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e liquidatori della società fallita, viene meno il titolo che consente al socio di agire in sostituzione della società per far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui, con conseguente sopravvenuta carenza della legittimazione ad agire.
L’azione di responsabilità contro gli ex amministratori della S.r.l. spetta esclusivamente al curatore fallimentare
data: 02.12.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
La Suprema Corte riafferma il principio di diritto in forza del quale, qualora la dichiarazione di fallimento della S.r.l. sia intervenuta nelle more del giudizio risarcitorio promosso dal socio, viene meno la legittimazione ad agire in capo a quest’ultimo nei confronti dell’amministratore della società o dei liquidatori, spettando l’esercizio dell’azione, in via esclusiva, al curatore fallimentare.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario sposato dai giudici di legittimità, l’azione di responsabilità esercitata dal socio, è la medesima di cui è titolare la società.
Pertanto, in questo caso, si configura una sostituzione processuale eccezionalmente ammessa dalla legge. Tuttavia, in caso di fallimento della società, poiché il curatore è legittimato in via esclusiva all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e liquidatori della società fallita, viene meno il titolo che consente al socio di agire in sostituzione della società per far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui, con conseguente sopravvenuta carenza della legittimazione ad agire.