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L’azione di risoluzione del contratto per inadempimento può essere intrapresa solo dai contraenti

Tribunale di Milano, 19 aprile 2021

data: 09.07.2021
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Con la decisione in commento il Tribunale di Milano ha inteso precisare che l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento è un rimedio esperibile solo dalle parti contraenti di un vincolo negoziale validamente perfezionato. Conseguentemente, tale azione non può essere intrapresa da un soggetto terzo estraneo al contratto, in relazione ad una clausola contenuta nell’accordo con cui i contraenti assumevano l’impegno a concludere, con il terzo medesimo, un patto parasociale in occasione della stipula del contratto definitivo, laddove tale pattuizione non sia mai divenuta efficace in ragione del mancato avveramento di una condizione sospensiva cui era subordinata l’esecuzione del contratto. Ciò anche qualora il mancato avveramento della condizione sia imputabile ad uno dei contraenti.

L’azione di risoluzione del contratto per inadempimento può essere intrapresa solo dai contraenti

Tribunale di Milano, 19 aprile 2021

data: 09.07.2021
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Con la decisione in commento il Tribunale di Milano ha inteso precisare che l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento è un rimedio esperibile solo dalle parti contraenti di un vincolo negoziale validamente perfezionato. Conseguentemente, tale azione non può essere intrapresa da un soggetto terzo estraneo al contratto, in relazione ad una clausola contenuta nell’accordo con cui i contraenti assumevano l’impegno a concludere, con il terzo medesimo, un patto parasociale in occasione della stipula del contratto definitivo, laddove tale pattuizione non sia mai divenuta efficace in ragione del mancato avveramento di una condizione sospensiva cui era subordinata l’esecuzione del contratto. Ciò anche qualora il mancato avveramento della condizione sia imputabile ad uno dei contraenti.