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Le condotte distrattive dell’amministratore giustificano il sequestro conservativo

Tribunale di Firenze, ordinanza del 10 gennaio 2022

data: 13.03.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Il requisito del periculum in mora per la concessione del sequestro conservativo a carico degli ex amministratori deve essere valutato non solo alla luce delle condotte tenute dopo il sorgere del danno, ma considerando anche gli atti distrattivi e depauperativi compiuti durante lo svolgimento della carica”.

Con l’ordinanza in commento, i giudici fiorentini, in linea con il più recente orientamento giurisprudenziale in materia, adottano una visione dinamica del requisito del periculum in mora, in forza della quale, ai fini della sua sussistenza, devono essere valorizzati anche quegli elementi che, unitamente alla consistenza patrimoniale, possono far desumere che il debitore possa disperdere o anche solo diminuire la sua garanzia generica, mediante atti distrattivi e depauperativi del patrimonio.

Invero, l’apprezzamento del periculum in mora può avvenire sulla scorta di elementi presuntivi, rappresentati da atteggiamenti tenuti dal soggetto anche dopo il prodursi del danno, o da condotte ascrivibili agli organi sociali in costanza di esercizio della carica, tali da configurare fattispecie di rilevanza penale.

Le condotte distrattive dell’amministratore giustificano il sequestro conservativo

Tribunale di Firenze, ordinanza del 10 gennaio 2022

data: 13.03.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Il requisito del periculum in mora per la concessione del sequestro conservativo a carico degli ex amministratori deve essere valutato non solo alla luce delle condotte tenute dopo il sorgere del danno, ma considerando anche gli atti distrattivi e depauperativi compiuti durante lo svolgimento della carica”.

Con l’ordinanza in commento, i giudici fiorentini, in linea con il più recente orientamento giurisprudenziale in materia, adottano una visione dinamica del requisito del periculum in mora, in forza della quale, ai fini della sua sussistenza, devono essere valorizzati anche quegli elementi che, unitamente alla consistenza patrimoniale, possono far desumere che il debitore possa disperdere o anche solo diminuire la sua garanzia generica, mediante atti distrattivi e depauperativi del patrimonio.

Invero, l’apprezzamento del periculum in mora può avvenire sulla scorta di elementi presuntivi, rappresentati da atteggiamenti tenuti dal soggetto anche dopo il prodursi del danno, o da condotte ascrivibili agli organi sociali in costanza di esercizio della carica, tali da configurare fattispecie di rilevanza penale.