Le quote della S.r.l. non sono equiparabili ai titoli di credito
data: 10.06.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 9377 e 9378 del 22 marzo 2022, si è espressa relativamente a un caso di costituzione di pegni sulle quote di una S.r.l. il cui valore nominale era di molto inferiore rispetto all’ammontare delle obbligazioni garantite e, in particolare, rispetto al fatto che in sede di registrazione degli atti, l’imposta di registro veniva versata con l’aliquota calcolata sulla base imponibile pari al valore nominale delle quote.
L’ufficio presso il quale sono stati registrati gli atti ha, invece, chiesto l’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota calcolata sull’ammontare delle obbligazioni garantite, secondo quanto previsto dall’articolo 43 del d.P.R. n. 131/1986. Secondo l’ufficio, infatti, l’ipotesi in cui la base imponibile è determinata dal minore importo tra la somma garantita e la somma di denaro o il valore dei titoli, troverebbe applicazione soltanto nel caso di garanzia prestata in denaro oppure in titoli. Invero, sempre secondo la tesi esposta dall’amministrazione finanziaria, le quote di S.r.l. non rientrerebbero nella nozione di titoli; conseguentemente, in caso di pegno avente a oggetto tali beni, l’imposta deve essere assolta sull’importo della somma garantita.
Detta interpretazione è stata accolta dalla Suprema Corte che ha affermato il principio in forza del quale la nozione di “titoli” deve essere riferita ai soli titoli di credito aventi i caratteri di letteralità, autonomia e incorporazione. A sostegno di questa tesi, i giudici di legittimità hanno evidenziato che (i) nell’articolo 43 sopra richiamato, i titoli sono accostati al denaro “in quanto segnati da caratteristiche di sostanziale equivalenza” e che, invece, (ii) le quote delle S.r.l. sono prive delle attribuzioni tipiche dei titoli di credito, né, tantomeno, circolano come tali.
Le quote della S.r.l. non sono equiparabili ai titoli di credito
data: 10.06.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 9377 e 9378 del 22 marzo 2022, si è espressa relativamente a un caso di costituzione di pegni sulle quote di una S.r.l. il cui valore nominale era di molto inferiore rispetto all’ammontare delle obbligazioni garantite e, in particolare, rispetto al fatto che in sede di registrazione degli atti, l’imposta di registro veniva versata con l’aliquota calcolata sulla base imponibile pari al valore nominale delle quote.
L’ufficio presso il quale sono stati registrati gli atti ha, invece, chiesto l’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota calcolata sull’ammontare delle obbligazioni garantite, secondo quanto previsto dall’articolo 43 del d.P.R. n. 131/1986. Secondo l’ufficio, infatti, l’ipotesi in cui la base imponibile è determinata dal minore importo tra la somma garantita e la somma di denaro o il valore dei titoli, troverebbe applicazione soltanto nel caso di garanzia prestata in denaro oppure in titoli. Invero, sempre secondo la tesi esposta dall’amministrazione finanziaria, le quote di S.r.l. non rientrerebbero nella nozione di titoli; conseguentemente, in caso di pegno avente a oggetto tali beni, l’imposta deve essere assolta sull’importo della somma garantita.
Detta interpretazione è stata accolta dalla Suprema Corte che ha affermato il principio in forza del quale la nozione di “titoli” deve essere riferita ai soli titoli di credito aventi i caratteri di letteralità, autonomia e incorporazione. A sostegno di questa tesi, i giudici di legittimità hanno evidenziato che (i) nell’articolo 43 sopra richiamato, i titoli sono accostati al denaro “in quanto segnati da caratteristiche di sostanziale equivalenza” e che, invece, (ii) le quote delle S.r.l. sono prive delle attribuzioni tipiche dei titoli di credito, né, tantomeno, circolano come tali.