L’efficacia del beneficio dell’escussione ex art. 2304 c.c., benché limitato alla fase esecutiva, non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per ottenere un titolo esecutivo valido nei confronti di uno dei soci
data: 04.12.2020
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
La Corte di Cassazione, in materia di responsabilità dei soci, ha ritenuto che il beneficio dell’escussione, come disposto dall’art. 2304 c.c., in virtù del quale i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, produce effetti solo nella fase esecutiva. In sostanza, il creditore potrà rivalersi coattivamente sul socio solo dopo aver tentato, infruttuosamente, un’azione sui beni della società. Tuttavia, nulla impedisce al creditore di agire in sede di cognizione al fine di ottenere un titolo esecutivo nei confronti del socio. In tal senso, il titolo esecutivo eventualmente ottenuto potrà essere utilizzato per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili del socio, ovvero per agire esecutivamente contro il medesimo, a seguito della riconosciuta incapienza e/o insufficienza del patrimonio della società al soddisfacimento del credito.
L’efficacia del beneficio dell’escussione ex art. 2304 c.c., benché limitato alla fase esecutiva, non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per ottenere un titolo esecutivo valido nei confronti di uno dei soci
data: 04.12.2020
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
La Corte di Cassazione, in materia di responsabilità dei soci, ha ritenuto che il beneficio dell’escussione, come disposto dall’art. 2304 c.c., in virtù del quale i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, produce effetti solo nella fase esecutiva. In sostanza, il creditore potrà rivalersi coattivamente sul socio solo dopo aver tentato, infruttuosamente, un’azione sui beni della società. Tuttavia, nulla impedisce al creditore di agire in sede di cognizione al fine di ottenere un titolo esecutivo nei confronti del socio. In tal senso, il titolo esecutivo eventualmente ottenuto potrà essere utilizzato per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili del socio, ovvero per agire esecutivamente contro il medesimo, a seguito della riconosciuta incapienza e/o insufficienza del patrimonio della società al soddisfacimento del credito.