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Limiti della simulazione del contratto sociale in una S.p.A.

Tribunale di Firenze, sentenza del 16 febbraio 2022

data: 07.04.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Nel caso in esame, il ricorrente aveva ricevuto la proposta di diventare socio dell’impresa con un conferimento simbolico in denaro e la prospettiva di un impiego a tempo indeterminato, a fronte di un corrispettivo fisso, incrementabile con gli eventuali dividendi conseguiti. Successivamente, il ricorrente impugnava l’accordo eccependone la nullità per simulazione, chiedendo altresì l’accertamento di un contratto di lavoro subordinato con conseguente integrazione della retribuzione.

Invero, suddette prestazioni ben possono rientrare nella disciplina di cui all’art. 2345 c.c. in materia di prestazioni accessorie dei soci. Il giudice fiorentino ha, pertanto, respinto la tesi della simulazione, riconoscendo piena validità al contratto sociale, in presenza dei suoi tre elementi costitutivi: (i) stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico; (ii) liceità dell’oggetto sociale; (iii) presenza nell’atto costitutivo di indicazione riguardante la denominazione, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale, o l’oggetto sociale. Infine, prosegue il giudice, la simulazione e la frode sono escluse dal fatto che il ricorrente “nel corso di tutto il periodo oggetto di causa ha esercitato appieno i poteri e le facoltà connesse al suo status di socio: ha approvato i regolamenti disciplinanti il funzionamento della società e votato le delibere” e, pertanto, “appare irrilevante per riconducibilità della sua attività ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, la circostanza che fosse tenuta all’osservanza di orari predeterminati, percepisse compensi commisurati alle giornate di lavoro e dovesse osservare direttive, in quanto le prestazioni rese appaiono rivolte a consentire alla società il conseguimento dei suoi fini istituzionali”.

Limiti della simulazione del contratto sociale in una S.p.A.

Tribunale di Firenze, sentenza del 16 febbraio 2022

data: 07.04.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Nel caso in esame, il ricorrente aveva ricevuto la proposta di diventare socio dell’impresa con un conferimento simbolico in denaro e la prospettiva di un impiego a tempo indeterminato, a fronte di un corrispettivo fisso, incrementabile con gli eventuali dividendi conseguiti. Successivamente, il ricorrente impugnava l’accordo eccependone la nullità per simulazione, chiedendo altresì l’accertamento di un contratto di lavoro subordinato con conseguente integrazione della retribuzione.

Invero, suddette prestazioni ben possono rientrare nella disciplina di cui all’art. 2345 c.c. in materia di prestazioni accessorie dei soci. Il giudice fiorentino ha, pertanto, respinto la tesi della simulazione, riconoscendo piena validità al contratto sociale, in presenza dei suoi tre elementi costitutivi: (i) stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico; (ii) liceità dell’oggetto sociale; (iii) presenza nell’atto costitutivo di indicazione riguardante la denominazione, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale, o l’oggetto sociale. Infine, prosegue il giudice, la simulazione e la frode sono escluse dal fatto che il ricorrente “nel corso di tutto il periodo oggetto di causa ha esercitato appieno i poteri e le facoltà connesse al suo status di socio: ha approvato i regolamenti disciplinanti il funzionamento della società e votato le delibere” e, pertanto, “appare irrilevante per riconducibilità della sua attività ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, la circostanza che fosse tenuta all’osservanza di orari predeterminati, percepisse compensi commisurati alle giornate di lavoro e dovesse osservare direttive, in quanto le prestazioni rese appaiono rivolte a consentire alla società il conseguimento dei suoi fini istituzionali”.