L’intervento del socio pubblico di maggioranza volto a tutelare l’interesse pubblico non esonera da responsabilità civile l’Amministrazione statale
data: 18.06.2021
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata stabilendo che l’intervento del socio pubblico di maggioranza, volto a tutelare l’interesse pubblico, non esonera da responsabilità civile l’Amministrazione statale che, tramite i propri rappresentanti, esercita i poteri di direzione coordinamento attraverso il voto nelle assemblee della società controllate, nel caso in cui l’esercizio del voto abbia determinato la lesione dell’integrità del patrimonio della società eterodiretta. A tal fine deve essere verificato, da un lato, se ed in che modo il perseguimento dell’interesse pubblico generale abbia determinato un allontanamento dalle scelte gestionali che apparivano corrette alla stregua dei criteri economico-aziendali; dall’altro, se l’eventuale allontanamento dai predetti criteri abbia o meno comportato un depauperamento del patrimonio societario e se, conseguentemente, abbia determinato una perdita del valore o della redditività delle partecipazioni intestate agli altri soci privati.
L’intervento del socio pubblico di maggioranza volto a tutelare l’interesse pubblico non esonera da responsabilità civile l’Amministrazione statale
data: 18.06.2021
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata stabilendo che l’intervento del socio pubblico di maggioranza, volto a tutelare l’interesse pubblico, non esonera da responsabilità civile l’Amministrazione statale che, tramite i propri rappresentanti, esercita i poteri di direzione coordinamento attraverso il voto nelle assemblee della società controllate, nel caso in cui l’esercizio del voto abbia determinato la lesione dell’integrità del patrimonio della società eterodiretta. A tal fine deve essere verificato, da un lato, se ed in che modo il perseguimento dell’interesse pubblico generale abbia determinato un allontanamento dalle scelte gestionali che apparivano corrette alla stregua dei criteri economico-aziendali; dall’altro, se l’eventuale allontanamento dai predetti criteri abbia o meno comportato un depauperamento del patrimonio societario e se, conseguentemente, abbia determinato una perdita del valore o della redditività delle partecipazioni intestate agli altri soci privati.