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Modalità di convocazione dell’assemblea dei soci di una S.r.l.

Tribunale di Bologna, sentenza n. 619/2020

data: 15.07.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

L’ex amministratore di una S.r.l. con unico socio ha impugnato la delibera assembleare con cui era stato revocato dal proprio ruolo, adducendo che (i) a causa della tardiva convocazione egli non aveva potuto intervenire in assemblea, con conseguente invalidità della delibera in base a quanto disposto dell’art. 2479 ter c.c., e che, in ogni caso, (ii) l’assemblea era stata irregolarmente convocata in quanto era stata indetta dal socio, al posto dell’amministratore, senza che però si fosse verificata alcuna inerzia da parte dell’organo amministrativo, cui non era stato richiesto di indire alcuna assemblea.

L’atto di convocazione spedito dall’unico socio era stato, infatti, ricevuto dall’amministratore revocato quattro giorni dopo quello in cui si era svolta l’assemblea.

Il Tribunale ha confermato la possibilità per il socio titolare di almeno 1/3 del capitale, di convocare l’assemblea anche in assenza di inerzia dell’organo amministrativo, e ciò anche nell’ipotesi in cui lo statuto sociale riservi tale potere al solo organo amministrativo.

Tuttavia, i giudici di prime cure hanno poi rilevato che la raccomandata di convocazione dell’assemblea non era comunque giunta all’amministratore in tempo utile per consentirgli di partecipare alla medesima, e ciò in violazione della normativa vigente, la quale prevede che per l’adozione di una valida delibera debbano essere presenti o, per lo meno, debbano essere stati informati della riunione, tutti gli amministratori. Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato invalida l’assemblea per la sua mancata conoscenza da parte dell’amministratore, dichiarando altresì nulla la relativa delibera in quanto presa “in assenza assoluta di informazione”.

Modalità di convocazione dell’assemblea dei soci di una S.r.l.

Tribunale di Bologna, sentenza n. 619/2020

data: 15.07.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

L’ex amministratore di una S.r.l. con unico socio ha impugnato la delibera assembleare con cui era stato revocato dal proprio ruolo, adducendo che (i) a causa della tardiva convocazione egli non aveva potuto intervenire in assemblea, con conseguente invalidità della delibera in base a quanto disposto dell’art. 2479 ter c.c., e che, in ogni caso, (ii) l’assemblea era stata irregolarmente convocata in quanto era stata indetta dal socio, al posto dell’amministratore, senza che però si fosse verificata alcuna inerzia da parte dell’organo amministrativo, cui non era stato richiesto di indire alcuna assemblea.

L’atto di convocazione spedito dall’unico socio era stato, infatti, ricevuto dall’amministratore revocato quattro giorni dopo quello in cui si era svolta l’assemblea.

Il Tribunale ha confermato la possibilità per il socio titolare di almeno 1/3 del capitale, di convocare l’assemblea anche in assenza di inerzia dell’organo amministrativo, e ciò anche nell’ipotesi in cui lo statuto sociale riservi tale potere al solo organo amministrativo.

Tuttavia, i giudici di prime cure hanno poi rilevato che la raccomandata di convocazione dell’assemblea non era comunque giunta all’amministratore in tempo utile per consentirgli di partecipare alla medesima, e ciò in violazione della normativa vigente, la quale prevede che per l’adozione di una valida delibera debbano essere presenti o, per lo meno, debbano essere stati informati della riunione, tutti gli amministratori. Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato invalida l’assemblea per la sua mancata conoscenza da parte dell’amministratore, dichiarando altresì nulla la relativa delibera in quanto presa “in assenza assoluta di informazione”.