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Nell’impugnazione delle delibere assembleari non si nomina il curatore speciale della società

Cassazione civile, Sez VI 1 ordinanza 7 dicembre 2021 n. 38883

data: 14.01.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, in cui il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società, in persona di chi ne abbia la rappresentanza legale, non sussiste un conflitto immanente d’interessi tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.; né è fondata una valutazione di conflitto di interessi in capo all’amministratore, solo in quanto la deliberazione assembleare abbia a oggetto profili di pertinenza dello stesso organo gestorio, posto che ravvisarvi un’immanente situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale alla società in tutte o quasi tutte le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari o consiliari, con l’effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale alla società ex art. 78 c.p.c., l’esautoramento dell’organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa.

Nell’impugnazione delle delibere assembleari non si nomina il curatore speciale della società

Cassazione civile, Sez VI 1 ordinanza 7 dicembre 2021 n. 38883

data: 14.01.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, in cui il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società, in persona di chi ne abbia la rappresentanza legale, non sussiste un conflitto immanente d’interessi tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.; né è fondata una valutazione di conflitto di interessi in capo all’amministratore, solo in quanto la deliberazione assembleare abbia a oggetto profili di pertinenza dello stesso organo gestorio, posto che ravvisarvi un’immanente situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale alla società in tutte o quasi tutte le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari o consiliari, con l’effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale alla società ex art. 78 c.p.c., l’esautoramento dell’organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa.