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Non applicabilità alla associazione in partecipazione della norma di cui all’art. 36 c.c.

Tribunale di Mantova, 1 giugno 2021. Est. Bernardi

data: 02.07.2021
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Ai sensi dell’art. 36 c.c., l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Tali associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione. A tale riguardo, il Tribunale di Mantova ha inteso precisare che dalle associazioni non riconosciute differiscono le associazioni in partecipazione, alle quali, poiché distinte e autonomamente disciplinate dalla legge, non può essere applicato il suddetto disposto. Infatti, atteso che l’associazione in partecipazione è un contratto di scambio caratterizzato dall’attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell’affare o della impresa da parte di un contraente, e l’apporto patrimoniale da parte dell’altro, tale sinallagma non determina la formazione di un soggetto nuovo o la costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunione dell’affare o dell’impresa, che restano di esclusiva pertinenza dell’associante.

Non applicabilità alla associazione in partecipazione della norma di cui all’art. 36 c.c.

Tribunale di Mantova, 1 giugno 2021. Est. Bernardi

data: 02.07.2021
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Ai sensi dell’art. 36 c.c., l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Tali associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione. A tale riguardo, il Tribunale di Mantova ha inteso precisare che dalle associazioni non riconosciute differiscono le associazioni in partecipazione, alle quali, poiché distinte e autonomamente disciplinate dalla legge, non può essere applicato il suddetto disposto. Infatti, atteso che l’associazione in partecipazione è un contratto di scambio caratterizzato dall’attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell’affare o della impresa da parte di un contraente, e l’apporto patrimoniale da parte dell’altro, tale sinallagma non determina la formazione di un soggetto nuovo o la costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunione dell’affare o dell’impresa, che restano di esclusiva pertinenza dell’associante.