INTRANET
Copyright 2020 - Quorum Studio Legale e Tributario Associato - Credits

Nullità/annullabilità del bilancio: non è necessario impugnare anche quelli successivi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 14338/2023

data: 24.09.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

La Cassazione riafferma il principio di diritto in forza del quale, in base all’articolo 2434-bis c.c., le azioni nullità e annullabilità, di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c., nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio, non richiedono, dopo l’impugnazione giudiziale del primo bilancio, anche l’impugnazione dei bilanci intermedi chiusi in pendenza di giudizio.

Questo perché, secondo il comma III dell’articolo 2434-bis c.c., il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità di quello precedente, tiene conto delle poste e dei valori oggetto dell’impugnazione.

Nullità/annullabilità del bilancio: non è necessario impugnare anche quelli successivi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 14338/2023

data: 24.09.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

La Cassazione riafferma il principio di diritto in forza del quale, in base all’articolo 2434-bis c.c., le azioni nullità e annullabilità, di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c., nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio, non richiedono, dopo l’impugnazione giudiziale del primo bilancio, anche l’impugnazione dei bilanci intermedi chiusi in pendenza di giudizio.

Questo perché, secondo il comma III dell’articolo 2434-bis c.c., il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità di quello precedente, tiene conto delle poste e dei valori oggetto dell’impugnazione.