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Obbligo di redazione del bilancio consolidato: le modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238

data: 04.02.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

La nuova normativa prevede che, per le imprese controllate, al fine di individuare le imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato, la totalità dei diritti di voto dei soci dell’impresa partecipata sia ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote proprie detenute dall’impresa partecipata stessa, o da una sua controllata o detenute da terzi per conto di tali imprese. Inoltre, a seguito delle modifiche, le imprese controllate sono ora oggetto di consolidamento a prescindere dal luogo in cui sono costituite.

Relativamente ai casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, le modifiche apportate riguardano i limiti numerici da considerare in termini degli attivi degli stati patrimoniali, del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e dei dipendenti occupati.

La verifica del superamento dei predetti limiti, potrà essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento, maggiorati del 20%.

Ulteriore modifica riguarda gli elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni che devono indicare per ciascuna impresa (i) la denominazione, la sede e il capitale, (ii) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate e, (iii) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria. Il summenzionato elenco deve, altresì, indicare, per ciascuna impresa, l’importo del patrimonio netto e dell’utile o della perdita risultante   dall’ultimo   bilancio   approvato. Tali informazioni possono essere omesse, quando l’impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.

Obbligo di redazione del bilancio consolidato: le modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238

data: 04.02.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

La nuova normativa prevede che, per le imprese controllate, al fine di individuare le imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato, la totalità dei diritti di voto dei soci dell’impresa partecipata sia ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote proprie detenute dall’impresa partecipata stessa, o da una sua controllata o detenute da terzi per conto di tali imprese. Inoltre, a seguito delle modifiche, le imprese controllate sono ora oggetto di consolidamento a prescindere dal luogo in cui sono costituite.

Relativamente ai casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, le modifiche apportate riguardano i limiti numerici da considerare in termini degli attivi degli stati patrimoniali, del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e dei dipendenti occupati.

La verifica del superamento dei predetti limiti, potrà essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento, maggiorati del 20%.

Ulteriore modifica riguarda gli elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni che devono indicare per ciascuna impresa (i) la denominazione, la sede e il capitale, (ii) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate e, (iii) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria. Il summenzionato elenco deve, altresì, indicare, per ciascuna impresa, l’importo del patrimonio netto e dell’utile o della perdita risultante   dall’ultimo   bilancio   approvato. Tali informazioni possono essere omesse, quando l’impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.