Penali statutarie e liquidazione delle azioni in caso di riscatto o esclusione (artt. 2342, 2345, 2437-sexies, 2473-bis c.c.)
data: 13.02.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
«Sono legittime le clausole statutarie che sanzionano l’inadempimento a taluni obblighi dei soci derivanti dallo statuto – anche diversi dagli obblighi di conferimento e/o dalle prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c. – con prestazioni monetarie a carico del socio (che comportino quindi l’insorgere di un’obbligazione pecuniaria) oppure con una alterazione dei diritti sociali delle azioni o quote del socio inadempiente (quali ad esempio la conversione automatica in altra categoria azionaria o la sospensione o limitazione del diritto di voto) o con l’insorgere di obblighi di diversa natura (c.d. “penali statutarie”). Lo statuto può prevedere che le penali statutarie di natura pecuniaria siano abbinate a clausole di riscatto o di esclusione all’esito delle quali l’ammontare della liquidazione spettante al socio riscattato o escluso sia inferiore al valore derivante dall’applicazione dei criteri stabiliti dalla legge per il caso di recesso, con ciò verificandosi una compensazione del debito dovuto dal socio per la penale con il credito al medesimo spettante in virtù della liquidazione delle azioni o quote, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge per il caso di recesso, e ferma restando la possibilità di riduzione della penale che sia ritenuta manifestamente eccessiva ai sensi dell’art. 1384 c.c.»
La massima conferma la legittimità delle clausole statutarie che impongono a carico del socio inadempiente penali per l’inosservanza di qualsiasi obbligo statutario. Pur avendo una differente natura, la massima induce a ritenere legittima anche una clausola statutaria di s.r.l., in tema di recesso del socio nei casi regolati dall’art. 2469, comma 2, c.c., in forza della quale, anziché precludere il recesso per i primi due anni, lo subordina al pagamento di una penale. Occorre ricordare che una penale può essere introdotta nello statuto con l’ordinaria maggioranza qualificata, ma non potrà operare nei confronti del socio già inadempiente nell’obbligazione che la attiva, L’eventuale introduzione della clausola sarà efficace solamente per gli inadempimenti successivi a tale momento.
Penali statutarie e liquidazione delle azioni in caso di riscatto o esclusione (artt. 2342, 2345, 2437-sexies, 2473-bis c.c.)
data: 13.02.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
«Sono legittime le clausole statutarie che sanzionano l’inadempimento a taluni obblighi dei soci derivanti dallo statuto – anche diversi dagli obblighi di conferimento e/o dalle prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c. – con prestazioni monetarie a carico del socio (che comportino quindi l’insorgere di un’obbligazione pecuniaria) oppure con una alterazione dei diritti sociali delle azioni o quote del socio inadempiente (quali ad esempio la conversione automatica in altra categoria azionaria o la sospensione o limitazione del diritto di voto) o con l’insorgere di obblighi di diversa natura (c.d. “penali statutarie”). Lo statuto può prevedere che le penali statutarie di natura pecuniaria siano abbinate a clausole di riscatto o di esclusione all’esito delle quali l’ammontare della liquidazione spettante al socio riscattato o escluso sia inferiore al valore derivante dall’applicazione dei criteri stabiliti dalla legge per il caso di recesso, con ciò verificandosi una compensazione del debito dovuto dal socio per la penale con il credito al medesimo spettante in virtù della liquidazione delle azioni o quote, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge per il caso di recesso, e ferma restando la possibilità di riduzione della penale che sia ritenuta manifestamente eccessiva ai sensi dell’art. 1384 c.c.»
La massima conferma la legittimità delle clausole statutarie che impongono a carico del socio inadempiente penali per l’inosservanza di qualsiasi obbligo statutario. Pur avendo una differente natura, la massima induce a ritenere legittima anche una clausola statutaria di s.r.l., in tema di recesso del socio nei casi regolati dall’art. 2469, comma 2, c.c., in forza della quale, anziché precludere il recesso per i primi due anni, lo subordina al pagamento di una penale. Occorre ricordare che una penale può essere introdotta nello statuto con l’ordinaria maggioranza qualificata, ma non potrà operare nei confronti del socio già inadempiente nell’obbligazione che la attiva, L’eventuale introduzione della clausola sarà efficace solamente per gli inadempimenti successivi a tale momento.