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Recesso da accordi assunti in ambito parasociale

Tribunale di Milano, sentenza n. 19 del 4 gennaio 2022

data: 10.06.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Pur in assenza di una specifica clausola contrattuale, in presenza di giusta causa, è consentita la facoltà di recesso da accordi di collaborazione di durata determinata, caratterizzati da intuitus personae (il carattere personale di una data prestazione) e assunti al momento dell’adozione di patti parasociali, potendo applicarsi in via analogica le regole previste (i) per la revoca degli amministratori di S.p.A., nominati a tempo determinato e revocabili ad nutum (quando un soggetto pone termine a un rapporto giuridico per sua libera determinazione, senza che l’altra parte possa opporsi) salvo il diritto al risarcimento nel caso di assenza di giusta causa della revoca; (ii) per la revoca del mandato oneroso, recante analoga disciplina; (iii) per il recesso dal contratto di prestazione d’opera professionale, recesso esercitabile ad nutum dal cliente, salvo il rimborso al prestatore d’opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l’opera svolta fino al recesso.

Recesso da accordi assunti in ambito parasociale

Tribunale di Milano, sentenza n. 19 del 4 gennaio 2022

data: 10.06.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Pur in assenza di una specifica clausola contrattuale, in presenza di giusta causa, è consentita la facoltà di recesso da accordi di collaborazione di durata determinata, caratterizzati da intuitus personae (il carattere personale di una data prestazione) e assunti al momento dell’adozione di patti parasociali, potendo applicarsi in via analogica le regole previste (i) per la revoca degli amministratori di S.p.A., nominati a tempo determinato e revocabili ad nutum (quando un soggetto pone termine a un rapporto giuridico per sua libera determinazione, senza che l’altra parte possa opporsi) salvo il diritto al risarcimento nel caso di assenza di giusta causa della revoca; (ii) per la revoca del mandato oneroso, recante analoga disciplina; (iii) per il recesso dal contratto di prestazione d’opera professionale, recesso esercitabile ad nutum dal cliente, salvo il rimborso al prestatore d’opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l’opera svolta fino al recesso.