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Versamenti in conto capitale: il diritto alla restituzione è meramente eventuale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33957/2022

data: 17.03.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

La Suprema Corte torna a occuparsi della qualificazione dei versamenti di denaro a vario titolo eseguiti alle società di capitali dai relativi soci, con particolare riferimento ai versamenti di denaro a fondo perduto (c.d. “in conto capitale”).

I giudici di legittimità chiariscono che, a differenza dei finanziamenti in senso proprio, i versamenti “in conto capitale”, non comportano il diritto del socio al rimborso.

Vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale, tra le riserve che l’assemblea può discrezionalmente utilizzare per eliminare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale, senza che occorra tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell’inesistenza di diritto di credito alla restituzione del danaro versato. Pertanto, quanto dato dal socio viene definitivamente acquisto al patrimonio della società.

Versamenti in conto capitale: il diritto alla restituzione è meramente eventuale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33957/2022

data: 17.03.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

La Suprema Corte torna a occuparsi della qualificazione dei versamenti di denaro a vario titolo eseguiti alle società di capitali dai relativi soci, con particolare riferimento ai versamenti di denaro a fondo perduto (c.d. “in conto capitale”).

I giudici di legittimità chiariscono che, a differenza dei finanziamenti in senso proprio, i versamenti “in conto capitale”, non comportano il diritto del socio al rimborso.

Vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale, tra le riserve che l’assemblea può discrezionalmente utilizzare per eliminare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale, senza che occorra tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell’inesistenza di diritto di credito alla restituzione del danaro versato. Pertanto, quanto dato dal socio viene definitivamente acquisto al patrimonio della società.