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Restituzione del finanziamento al socio non facente più parte della compagine sociale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 21422/2022

data: 03.03.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Nel caso in esame, successivamente all’erogazione di un finanziamento a una S.r.l., il socio finanziatore, rifiutandosi di partecipare all’aumento di capitale deliberato dall’assemblea per far fronte alla perdita del capitale sociale, era fuoriuscito dalla società. Tuttavia, ritenendo di vantare un diritto di credito nei confronti della società, l’ormai ex socio aveva chiesto, senza successo, la restituzione del finanziamento.

All’esito dell’esame preliminare, la Suprema Corte ha evidenziato che il finanziamento da parte di un socio, qualora concesso alla società a fronte di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, rimane pur sempre un finanziamento ex art. 2467 c.c., anche nel caso in cui il finanziatore abbia successivamente perso la sua qualità di socio, a nulla rilevando che la richiesta di rimborso sia intervenuta quando la situazione di crisi fosse ormai superata

Conseguentemente, i giudici di legittimità hanno ritenuto legittima la richiesta di restituzione del finanziamento, accogliendo il ricorso dell’ex socio.

Restituzione del finanziamento al socio non facente più parte della compagine sociale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 21422/2022

data: 03.03.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Nel caso in esame, successivamente all’erogazione di un finanziamento a una S.r.l., il socio finanziatore, rifiutandosi di partecipare all’aumento di capitale deliberato dall’assemblea per far fronte alla perdita del capitale sociale, era fuoriuscito dalla società. Tuttavia, ritenendo di vantare un diritto di credito nei confronti della società, l’ormai ex socio aveva chiesto, senza successo, la restituzione del finanziamento.

All’esito dell’esame preliminare, la Suprema Corte ha evidenziato che il finanziamento da parte di un socio, qualora concesso alla società a fronte di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, rimane pur sempre un finanziamento ex art. 2467 c.c., anche nel caso in cui il finanziatore abbia successivamente perso la sua qualità di socio, a nulla rilevando che la richiesta di rimborso sia intervenuta quando la situazione di crisi fosse ormai superata

Conseguentemente, i giudici di legittimità hanno ritenuto legittima la richiesta di restituzione del finanziamento, accogliendo il ricorso dell’ex socio.