Riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale e cause di scioglimento
data: 15.07.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4347/2022, pur essendosi pronunciata sul dettato normativo precedente alla riforma del diritto societario, ha enunciato un principio di diritto tuttora particolarmente significativo in materia di riduzione del capitale per perdite e scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale: “fino a quando la perdita di esercizio si contiene entro i limiti del terzo della misura di capitale scelta dai soci al momento in cui tale evento si verifica, anche se tale misura è quella (minima) imposta dalla legge per il modello societario adottato, non vi è obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea per l’adozione di una delle decisioni indicate dall’art. 2447 cod. civ. e tale inerzia, ovvero una decisione assembleare diversa da quelle prescritte da tale articolo, non comporta conseguenze negative di sorta quanto alla vita della società”; dall’altro, “è solo la perdita di esercizio superiore al terzo del capitale e incidente sul suo ammontare minimo che determina, per volontà della legge (art. 2448 cod. civ.), lo scioglimento della società. Pertanto, fino a quando la perdita di esercizio si contiene entro i limiti del terzo del capitale, anche se tale misura è quella minima imposta dalla legge per il modello societario adottato, non vi è obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea per l’adozione di una delle misure previste dall’art. 2447 c.c.
Riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale e cause di scioglimento
data: 15.07.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4347/2022, pur essendosi pronunciata sul dettato normativo precedente alla riforma del diritto societario, ha enunciato un principio di diritto tuttora particolarmente significativo in materia di riduzione del capitale per perdite e scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale: “fino a quando la perdita di esercizio si contiene entro i limiti del terzo della misura di capitale scelta dai soci al momento in cui tale evento si verifica, anche se tale misura è quella (minima) imposta dalla legge per il modello societario adottato, non vi è obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea per l’adozione di una delle decisioni indicate dall’art. 2447 cod. civ. e tale inerzia, ovvero una decisione assembleare diversa da quelle prescritte da tale articolo, non comporta conseguenze negative di sorta quanto alla vita della società”; dall’altro, “è solo la perdita di esercizio superiore al terzo del capitale e incidente sul suo ammontare minimo che determina, per volontà della legge (art. 2448 cod. civ.), lo scioglimento della società. Pertanto, fino a quando la perdita di esercizio si contiene entro i limiti del terzo del capitale, anche se tale misura è quella minima imposta dalla legge per il modello societario adottato, non vi è obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea per l’adozione di una delle misure previste dall’art. 2447 c.c.