S.p.A.: azione di responsabilità del curatore fallimentare verso i sindaci
data: 27.01.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
La Suprema Corte, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ribadisce il principio di diritto in forza del quale, in caso di esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di sindaci da parte del curatore fallimentare, ex art. 146 del R.D. 267/42, spetta a quest’ultimo provare l’esistenza: (i) del danno, (ii) del suo ammontare e (iii) del nesso causale con il comportamento illegittimo.
Ciò in quanto l’omessa vigilanza rileva laddove possa ragionevolmente ritenersi che l’attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o limitare il pregiudizio.
In capo ai sindaci, invece, incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità dell’evento dannoso alla propria condotta, mediante la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi impostigli dalla legge.
Da tali principi è possibile prescindere soltanto quando l’assoluta mancanza, ovvero l’irregolare tenuta delle scritture contabili, rendano concretamente impossibile al curatore provare quanto evidenziato, dal momento che, in tale ipotesi, la condotta del sindaco, che integra la violazione di obblighi specificamente posti a suo carico dalla legge, risulta di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società.
S.p.A.: azione di responsabilità del curatore fallimentare verso i sindaci
data: 27.01.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
La Suprema Corte, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ribadisce il principio di diritto in forza del quale, in caso di esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di sindaci da parte del curatore fallimentare, ex art. 146 del R.D. 267/42, spetta a quest’ultimo provare l’esistenza: (i) del danno, (ii) del suo ammontare e (iii) del nesso causale con il comportamento illegittimo.
Ciò in quanto l’omessa vigilanza rileva laddove possa ragionevolmente ritenersi che l’attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o limitare il pregiudizio.
In capo ai sindaci, invece, incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità dell’evento dannoso alla propria condotta, mediante la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi impostigli dalla legge.
Da tali principi è possibile prescindere soltanto quando l’assoluta mancanza, ovvero l’irregolare tenuta delle scritture contabili, rendano concretamente impossibile al curatore provare quanto evidenziato, dal momento che, in tale ipotesi, la condotta del sindaco, che integra la violazione di obblighi specificamente posti a suo carico dalla legge, risulta di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società.