INTRANET
Copyright 2020 - Quorum Studio Legale e Tributario Associato - Credits

S.p.A.: limiti all’abolizione delle azioni in forma cartacea

Consiglio Notarile di Firenze, massima n. 81/2022

data: 12.05.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Il Consiglio Notarile di Firenze conferma l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale la scelta di non incorporare in titoli cartacei le azioni, emesse da una S.p.A. non quotata, può essere compiuta sia in sede di costituzione, sia nel corso della vigenza della società stessa. In quest’ultimo caso, tale determinazione è attuata con delibera dell’assemblea straordinaria.

Si tratta, inoltre, di una scelta reversibile: in ogni momento i soci possono decidere di ritornare all’assetto organizzativo (cartolare o non cartolare) che era stato in precedenza adottato.

L’unico limite da rispettare, continua il Consiglio, è rappresentato dal fatto che tutte le azioni devono avere, per principio generale, eguali caratteristiche. Pertanto, qualora si scelga di non incorporare le azioni in titoli cartacei, questa scelta deve riguardare tutte le azioni emesse, fatta unicamente eccezione per il caso in cui le azioni siano suddivise in categorie. In quest’ultima ipotesi, infatti, è ben ammissibile che una categoria di azioni sia composta da azioni materializzate in titoli cartacei, mentre altra categoria di azioni sia composta da azioni non incorporate in titoli cartacei.

S.p.A.: limiti all’abolizione delle azioni in forma cartacea

Consiglio Notarile di Firenze, massima n. 81/2022

data: 12.05.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Il Consiglio Notarile di Firenze conferma l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale la scelta di non incorporare in titoli cartacei le azioni, emesse da una S.p.A. non quotata, può essere compiuta sia in sede di costituzione, sia nel corso della vigenza della società stessa. In quest’ultimo caso, tale determinazione è attuata con delibera dell’assemblea straordinaria.

Si tratta, inoltre, di una scelta reversibile: in ogni momento i soci possono decidere di ritornare all’assetto organizzativo (cartolare o non cartolare) che era stato in precedenza adottato.

L’unico limite da rispettare, continua il Consiglio, è rappresentato dal fatto che tutte le azioni devono avere, per principio generale, eguali caratteristiche. Pertanto, qualora si scelga di non incorporare le azioni in titoli cartacei, questa scelta deve riguardare tutte le azioni emesse, fatta unicamente eccezione per il caso in cui le azioni siano suddivise in categorie. In quest’ultima ipotesi, infatti, è ben ammissibile che una categoria di azioni sia composta da azioni materializzate in titoli cartacei, mentre altra categoria di azioni sia composta da azioni non incorporate in titoli cartacei.