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S.r.l.: finanziamenti dei soci e stato di insolvenza

Corte di Cassazione, sentenza n. 30435/2022

data: 13.01.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

I finanziamenti dei soci sono mutui a tutti gli effetti, derivanti da un contratto a forma libera tra il socio e la società e, pertanto, vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini convenuti.

Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte riafferma il principio di diritto in forza del quale, in assenza di espressa rinunzia alla restituzione, “anche i finanziamenti anomali dei soci, ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., devono essere considerati ai fini della configurabilità, o meno, dello stato di insolvenza”.

Invero, prosegue la Corte, il regime dei finanziamenti dei soci ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., in forza del quale gli stessi sono postergati ove concessi in una situazione di squilibrio patrimoniale, non ne muta la natura di finanziamenti (per quanto anomali) e non li trasforma in apporti assimilati al capitale di rischio da rimborsare solo all’esito della liquidazione.

S.r.l.: finanziamenti dei soci e stato di insolvenza

Corte di Cassazione, sentenza n. 30435/2022

data: 13.01.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

I finanziamenti dei soci sono mutui a tutti gli effetti, derivanti da un contratto a forma libera tra il socio e la società e, pertanto, vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini convenuti.

Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte riafferma il principio di diritto in forza del quale, in assenza di espressa rinunzia alla restituzione, “anche i finanziamenti anomali dei soci, ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., devono essere considerati ai fini della configurabilità, o meno, dello stato di insolvenza”.

Invero, prosegue la Corte, il regime dei finanziamenti dei soci ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., in forza del quale gli stessi sono postergati ove concessi in una situazione di squilibrio patrimoniale, non ne muta la natura di finanziamenti (per quanto anomali) e non li trasforma in apporti assimilati al capitale di rischio da rimborsare solo all’esito della liquidazione.