Società di capitali: ratifica del contratto concluso dal “falsus procurator”
data: 13.11.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
I giudici del gravame richiamano il principio di diritto in forza del quale, il contratto concluso in nome di una costituenda società di capitali non è né nullo, né annullabile, né esprime mere proposte contrattuali, ma è solo inefficace, in quanto: “colui che agisce in nome di una società di capitali prima dell’iscrizione di questa nel registro delle società è qualificabile come «falsus procurator» ed incorre perciò nella responsabilità prevista dall’art. 1398 c.c.“
La società può successivamente ratificare il negozio. A tal fine, occorre che detta ratifica provenga dall’organo istituzionalmente competente a provvedere e che tale comportamento risulti da atto scritto nei casi previsti dalla legge in relazione al tipo di negozio da ratificare.
Società di capitali: ratifica del contratto concluso dal “falsus procurator”
data: 13.11.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
I giudici del gravame richiamano il principio di diritto in forza del quale, il contratto concluso in nome di una costituenda società di capitali non è né nullo, né annullabile, né esprime mere proposte contrattuali, ma è solo inefficace, in quanto: “colui che agisce in nome di una società di capitali prima dell’iscrizione di questa nel registro delle società è qualificabile come «falsus procurator» ed incorre perciò nella responsabilità prevista dall’art. 1398 c.c.“
La società può successivamente ratificare il negozio. A tal fine, occorre che detta ratifica provenga dall’organo istituzionalmente competente a provvedere e che tale comportamento risulti da atto scritto nei casi previsti dalla legge in relazione al tipo di negozio da ratificare.