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Sospensione delle delibere assembleari in presenza di una clausola statutaria di risoluzione delle controversie dinnanzi a un Arbitrato Amministrato

Tribunale di Palermo, Sez. Imprese, Ordinanza n. 7319/2021 del 24/09/2021

data: 18.02.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di Imprese, ha confermato la propria competenza a decidere sulle controversie riguardanti la sospensione delle Delibere assembleari societarie ancorché nello statuto della società fosse prevista, per la risoluzione delle controversie tra i soci e la Società e tra i soci stessi, nonché per le controversie promosse dagli Amministratori e sindaci e instaurate contro di loro, la competenza esclusiva dell’Arbitrato Amministrativo.

Ed infatti, la competenza del Tribunale “va affermata pur in presenza della clausola arbitrale e dell’avvio del procedimento per la nomina degli arbitri, non risultando ancora nominato ed insediato il Collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma V, D.Lgs. n. 5/2003».

Invero, condizione necessaria e sufficiente per l’ammissibilità del ricorso ex art. 669 quinquies c.p.c. è il deposito dell’Istanza di Arbitrato, nei modi e nei termini espressamente previsti dal Regolamento della Camera Arbitrale competente, pertanto, il ricorso cautelare in materia societaria deve ritenersi possibile solo dopo avere avviato la relativa procedura arbitrale, ancorché non si sia costituito il collegio chiamato a decidere.

Sospensione delle delibere assembleari in presenza di una clausola statutaria di risoluzione delle controversie dinnanzi a un Arbitrato Amministrato

Tribunale di Palermo, Sez. Imprese, Ordinanza n. 7319/2021 del 24/09/2021

data: 18.02.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di Imprese, ha confermato la propria competenza a decidere sulle controversie riguardanti la sospensione delle Delibere assembleari societarie ancorché nello statuto della società fosse prevista, per la risoluzione delle controversie tra i soci e la Società e tra i soci stessi, nonché per le controversie promosse dagli Amministratori e sindaci e instaurate contro di loro, la competenza esclusiva dell’Arbitrato Amministrativo.

Ed infatti, la competenza del Tribunale “va affermata pur in presenza della clausola arbitrale e dell’avvio del procedimento per la nomina degli arbitri, non risultando ancora nominato ed insediato il Collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma V, D.Lgs. n. 5/2003».

Invero, condizione necessaria e sufficiente per l’ammissibilità del ricorso ex art. 669 quinquies c.p.c. è il deposito dell’Istanza di Arbitrato, nei modi e nei termini espressamente previsti dal Regolamento della Camera Arbitrale competente, pertanto, il ricorso cautelare in materia societaria deve ritenersi possibile solo dopo avere avviato la relativa procedura arbitrale, ancorché non si sia costituito il collegio chiamato a decidere.