Trasferimento della società all’estero: spetta al giudice nazionale decidere sul fallimento
data: 07.04.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10860/22, chiariscono che a seguito di statuizione sulla giurisdizione da parte della Suprema Corte adita in sede di regolamento, il giudice nazionale non di ultima istanza avanti al quale il processo prosegua è ammesso a sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE avanti alla Corte di Giustizia qualora dubiti della conformità di questa statuizione al diritto UE; in tal caso, la vincolatività della statuizione interna sulla giurisdizione viene meno soltanto all’esito della decisione della Corte di Giustizia dalla quale si evinca l’effettiva contrarietà di questa statuizione al diritto UE, e nei limiti della contrarietà così emergente.
Trasferimento della società all’estero: spetta al giudice nazionale decidere sul fallimento
data: 07.04.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10860/22, chiariscono che a seguito di statuizione sulla giurisdizione da parte della Suprema Corte adita in sede di regolamento, il giudice nazionale non di ultima istanza avanti al quale il processo prosegua è ammesso a sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE avanti alla Corte di Giustizia qualora dubiti della conformità di questa statuizione al diritto UE; in tal caso, la vincolatività della statuizione interna sulla giurisdizione viene meno soltanto all’esito della decisione della Corte di Giustizia dalla quale si evinca l’effettiva contrarietà di questa statuizione al diritto UE, e nei limiti della contrarietà così emergente.