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Versamento in conto capitale dell’usufruttuario in luogo del nudo proprietario

Corte di Cassazione, sentenza del 13 gennaio 2022 n. 976

data: 04.02.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

L’usufruttuario di quote di una S.r.l. non può trarre in concreto vantaggio dal versamento spontaneamente effettuato in conto capitale, perché la disciplina di legge, e in particolare l’art. 2352 c.c., richiamato dall’art. 2471 bis c.c., pur attribuendo il diritto di voto all’usufruttuario, non gli consentono di sottoscrivere l’aumento di capitale, riservato invece al nudo proprietario”.

In particolare, i giudici di merito hanno rilevato che, anche se la disciplina civilistica (v. artt. 2352 e 2471-bis c.c.), attribuisce il diritto di voto all’usufruttuario, non gli consente, tuttavia, di sottoscrivere l’aumento di capitale, che resta invece riservato al nudo proprietario.

Invero, i versamenti c.d. “in conto capitale”, si inseriscono tra i conferimenti eseguiti al di fuori degli schemi previsti dal Codice Civile; essi si traducono in un incremento del solo patrimonio netto della società e non sono imputabili a capitale fino a che, con apposita delibera assembleare di modifica dell’atto costitutivo, non ne venga disposto successivamente l’utilizzo per un aumento del capitale sociale.

Versamento in conto capitale dell’usufruttuario in luogo del nudo proprietario

Corte di Cassazione, sentenza del 13 gennaio 2022 n. 976

data: 04.02.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

L’usufruttuario di quote di una S.r.l. non può trarre in concreto vantaggio dal versamento spontaneamente effettuato in conto capitale, perché la disciplina di legge, e in particolare l’art. 2352 c.c., richiamato dall’art. 2471 bis c.c., pur attribuendo il diritto di voto all’usufruttuario, non gli consentono di sottoscrivere l’aumento di capitale, riservato invece al nudo proprietario”.

In particolare, i giudici di merito hanno rilevato che, anche se la disciplina civilistica (v. artt. 2352 e 2471-bis c.c.), attribuisce il diritto di voto all’usufruttuario, non gli consente, tuttavia, di sottoscrivere l’aumento di capitale, che resta invece riservato al nudo proprietario.

Invero, i versamenti c.d. “in conto capitale”, si inseriscono tra i conferimenti eseguiti al di fuori degli schemi previsti dal Codice Civile; essi si traducono in un incremento del solo patrimonio netto della società e non sono imputabili a capitale fino a che, con apposita delibera assembleare di modifica dell’atto costitutivo, non ne venga disposto successivamente l’utilizzo per un aumento del capitale sociale.