INTRANET
Copyright 2020 - Quorum Studio Legale e Tributario Associato - Credits

Violazione del principio di chiarezza del bilancio: è nulla la delibera di approvazione

Corte di Cassazione, ordinanza n. 7433/2023

data: 19.05.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Una S.p.A. si è vista rigettare, nel secondo grado di giudizio, l’impugnazione della sentenza con la quale veniva dichiarata la nullità della propria deliberazione assembleare di approvazione del bilancio dell’esercizio, a causa della violazione dei principi di chiarezza e veridicità del bilancio.

All’esito del suo esame, la Suprema Corte, ha rammentato il principio di diritto in forza del quale ogni scelta di redazione di bilancio, anche laddove essa abbia un più intenso contenuto di discrezionalità, deve comunque rispondere al limite dato dal rispetto della clausola generale della chiarezza dell’informazione contabile. Invero, nell’ambito dei precetti di cui agli artt. 2423 ss. c.c., il principio di chiarezza riveste un ruolo autonomo, atteso che, secondo il comma 2 della suddetta disposizione, il bilancio “deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società”.

Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte, conformandosi al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia (ex multis: Cass. 6 ottobre 2020, n. 21494) ha riaffermato il principio di diritto in forza del quale il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla, anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

La Suprema Corte ha, pertanto, dichiarato l’inammissibilità del ricorso della società.

Violazione del principio di chiarezza del bilancio: è nulla la delibera di approvazione

Corte di Cassazione, ordinanza n. 7433/2023

data: 19.05.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Una S.p.A. si è vista rigettare, nel secondo grado di giudizio, l’impugnazione della sentenza con la quale veniva dichiarata la nullità della propria deliberazione assembleare di approvazione del bilancio dell’esercizio, a causa della violazione dei principi di chiarezza e veridicità del bilancio.

All’esito del suo esame, la Suprema Corte, ha rammentato il principio di diritto in forza del quale ogni scelta di redazione di bilancio, anche laddove essa abbia un più intenso contenuto di discrezionalità, deve comunque rispondere al limite dato dal rispetto della clausola generale della chiarezza dell’informazione contabile. Invero, nell’ambito dei precetti di cui agli artt. 2423 ss. c.c., il principio di chiarezza riveste un ruolo autonomo, atteso che, secondo il comma 2 della suddetta disposizione, il bilancio “deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società”.

Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte, conformandosi al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia (ex multis: Cass. 6 ottobre 2020, n. 21494) ha riaffermato il principio di diritto in forza del quale il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla, anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

La Suprema Corte ha, pertanto, dichiarato l’inammissibilità del ricorso della società.