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Credito d’imposta per gli investitori

data: 09.10.2020
Area: Fiscale e Tributario

Al ricorrere di determinate condizioni, il comma 4 dell’articolo 26 del Decreto Rilancio riconosce ai soggetti (persone fisiche e giuridiche) che effettuano tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro in una o più delle suindicate società di capitali che hanno subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%, un credito d’imposta in misura pari al 20% dell’ammontare del conferimento stesso; l’investimento massimo sul quale calcolare il tax credit non può eccedere i 2 milioni di euro.

Gli articoli 2, 3 e 4 del Decreto Rilancio definiscono rispettivamente l’ambito di applicazione, la procedura di riconoscimento e le regole di utilizzo del credito d’imposta in favore degli investitori:

  • ai fini del riconoscimento del credito d’imposta è necessario che l’aumento di capitale sia sottoscritto e versato entro il 31 dicembre 2020 e che gli investitori si impegnino a detenere la partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023 (la distribuzione di riserve prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire il credito unitamente agli interessi legali);
  • non possono accedere al credito d’imposta le società in rapporto di controllo o collegamento con la conferitaria;
  • nell’ipotesi di conferimento indiretto, attraverso quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), questi ultimi devono essere residenti in Italia o in Stati membri UE/SEE e investire in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale;
  • i soggetti investitori e gli Oicr che intendono avvalersi del tax credit devono presentare all’Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento del direttore della stessa Agenzia;
  • il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato, anche in compensazione (mediante F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate);
  • il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Credito d’imposta per gli investitori

data: 09.10.2020
Area: Fiscale e Tributario

Al ricorrere di determinate condizioni, il comma 4 dell’articolo 26 del Decreto Rilancio riconosce ai soggetti (persone fisiche e giuridiche) che effettuano tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro in una o più delle suindicate società di capitali che hanno subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%, un credito d’imposta in misura pari al 20% dell’ammontare del conferimento stesso; l’investimento massimo sul quale calcolare il tax credit non può eccedere i 2 milioni di euro.

Gli articoli 2, 3 e 4 del Decreto Rilancio definiscono rispettivamente l’ambito di applicazione, la procedura di riconoscimento e le regole di utilizzo del credito d’imposta in favore degli investitori:

  • ai fini del riconoscimento del credito d’imposta è necessario che l’aumento di capitale sia sottoscritto e versato entro il 31 dicembre 2020 e che gli investitori si impegnino a detenere la partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023 (la distribuzione di riserve prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire il credito unitamente agli interessi legali);
  • non possono accedere al credito d’imposta le società in rapporto di controllo o collegamento con la conferitaria;
  • nell’ipotesi di conferimento indiretto, attraverso quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), questi ultimi devono essere residenti in Italia o in Stati membri UE/SEE e investire in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale;
  • i soggetti investitori e gli Oicr che intendono avvalersi del tax credit devono presentare all’Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento del direttore della stessa Agenzia;
  • il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato, anche in compensazione (mediante F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate);
  • il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.