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Risarcimento del danno da mancata assunzione nella P.A.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I-quater, sentenza 15 giugno 2020, n. 6555

data: 23.06.2020
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Con il provvedimento in commento il Giudice amministrativo ha illustrato i presupposti e le modalità di liquidazione del danno da ritardata assunzione nella Pubblica amministrazione.

Segnatamente, il Collegio ha chiarito che nel caso di ritardata costituzione del rapporto di pubblico impiego non possa essere riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, il diritto alla corresponsione dell’intera spettanza retributiva e contributiva relativa al periodo di ritardo nell’assunzione, trattandosi di emolumento che presuppone l’espletamento della prestazione lavorativa.

L’entità della mancata percezione, pertanto, pur costituendo il principale criterio di determinazione dell’importo del risarcimento, necessita di essere mediato da parametri aggiuntivi di natura equitativa.

La base di calcolo, dunque, sarà rappresentata dall’ammontare del trattamento economico tabellare non goduto, al netto di ogni voce retributiva diversa, cui dovrà essere applicata una percentuale di abbattimento quantificata equitativamente dal Giudice, ai sensi dell’art. 1226, c.c. L’importo così determinato, costituendo debito di valore, dovrà poi essere rivalutato calcolando gli interessi maturati e decurtato dell’aliunde perceptum derivante da altra attività lavorativa svolta nel periodo in esame.

Risarcimento del danno da mancata assunzione nella P.A.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I-quater, sentenza 15 giugno 2020, n. 6555

data: 23.06.2020
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Con il provvedimento in commento il Giudice amministrativo ha illustrato i presupposti e le modalità di liquidazione del danno da ritardata assunzione nella Pubblica amministrazione.

Segnatamente, il Collegio ha chiarito che nel caso di ritardata costituzione del rapporto di pubblico impiego non possa essere riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, il diritto alla corresponsione dell’intera spettanza retributiva e contributiva relativa al periodo di ritardo nell’assunzione, trattandosi di emolumento che presuppone l’espletamento della prestazione lavorativa.

L’entità della mancata percezione, pertanto, pur costituendo il principale criterio di determinazione dell’importo del risarcimento, necessita di essere mediato da parametri aggiuntivi di natura equitativa.

La base di calcolo, dunque, sarà rappresentata dall’ammontare del trattamento economico tabellare non goduto, al netto di ogni voce retributiva diversa, cui dovrà essere applicata una percentuale di abbattimento quantificata equitativamente dal Giudice, ai sensi dell’art. 1226, c.c. L’importo così determinato, costituendo debito di valore, dovrà poi essere rivalutato calcolando gli interessi maturati e decurtato dell’aliunde perceptum derivante da altra attività lavorativa svolta nel periodo in esame.