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Sull’incompatibilità prevista dall’art. 77 comma 4 del d. lgs n. 50/2016

Consiglio di Stato, sentenza n. 1785 del 21 febbraio 2023

data: 03.03.2023
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il Consiglio di Stato ha ritenuto integrata la fattispecie di incompatibilità prevista all’art. 77, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sono state concentrate in capo alla medesima persona le attività di preparazione della documentazione di gara e le attività di valutazione delle offerte.

Infatti, la ratio del divieto contenuto nell’art. 77 è quella di evitare ogni forma di commistione o sovrapposizione di ruoli, competenze e funzioni all’interno della procedura e di prevenire, con ciò, il pericolo concreto di possibili effetti disfunzionali derivanti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale.

Colui che ha redatto o partecipato alla redazione della lex specialis non può essere componente della commissione giudicatrice.

Sull’incompatibilità prevista dall’art. 77 comma 4 del d. lgs n. 50/2016

Consiglio di Stato, sentenza n. 1785 del 21 febbraio 2023

data: 03.03.2023
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il Consiglio di Stato ha ritenuto integrata la fattispecie di incompatibilità prevista all’art. 77, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sono state concentrate in capo alla medesima persona le attività di preparazione della documentazione di gara e le attività di valutazione delle offerte.

Infatti, la ratio del divieto contenuto nell’art. 77 è quella di evitare ogni forma di commistione o sovrapposizione di ruoli, competenze e funzioni all’interno della procedura e di prevenire, con ciò, il pericolo concreto di possibili effetti disfunzionali derivanti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale.

Colui che ha redatto o partecipato alla redazione della lex specialis non può essere componente della commissione giudicatrice.